Licenziamento per giustificato motivo
Investigazioni nell'ambito della verifica dei casi di assenteismo dipendenti in azienda, assenze dal lavoro ingiustificate, investigazioni indagini su assenze per malattia, investigazioni e controlli su dipendenti assenteisti, verifiche su doppio lavoro del dipendente, indagini su presunta falsa malattia, raccolta informazioni per licenziamento giusta causa e giustificato motivo oggettivo, pedinamenti e controlli, investigazioni di preassunzione, fuga di notizie riservate e strategiche, investigazioni e controspionaggio, protezione del know how aziendale e tutela della proprietà intellettuale, tutela marchi e brevetti, violazione patto di non concorrenza, investigazioni e verifiche per la corretta e coerente fruizione della legge 104/92. Agenzia investigativa Phersei è specializzata in investigazioni a tutela del diritto delle aziende;
La nostra mission: raccogliere, mediante accurate e mirate investigazioni, informazioni con valenza probatoria al fine di consentire alle aziende di far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziale nei confronti di dipendenti infedeli o scorretti e nei confronti di aziende concorrenti sleali ed ottenere il licenziamento per giustificato motivo.
La motivazione del licenziamento da parte dell'azienda è necessaria per la sua legittimità e può trovare fondamento nella presenza di un giustificato motivo. In questo caso, a differenza del licenziamento per "giusta causa", il datore di lavoro è obbligato a dare il preavviso al lavoratore dipendente. La legge (n. 604 del 1966) distingue chiramente tra due tipi di giustificato motivo: soggettivo e oggettivo.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Il "giustificato motivo soggettivo" è rappresentato dal "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" messi in atto da parte del lavoratore dipendente nei confronti dell'azienda, ma non in modo così grave e pregiudizievole da non consentire la prosecuzione del lavoro per il periodo del preavviso, come avverrebbe invece in caso di licenziamento per "giusta causa". Possono costituire ed essere riconosciute quali ipotesi di giustificato motivo soggettivo l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente, le minacce, le percosse, assenza per malattia oltre il periodo consentito.
I licenziamenti intimati per giustificato motivo soggettivo rientrano nella stessa disciplina del licenziamento disciplinare. Qualora il giudice accerti che non si è verificato il comportamento punibile dal lavoratore, o quando tale comportamento sia riconducibile a condotte punibili con una sanzione di tipo diverso (quindi "conservativa" del posto di lavoro), ordina il reintegro del dipendente lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria al dipendente stesso. Qualora invece il giudice accerti che non vi è un giustificato motivo soggettivo, ma per ragioni che differiscono da quelle che permettono il reintegro, ordina la corresponsione di una indennità compresa tra 12 e 24 mensilità.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il "giustificato motivo oggettivo" prende in considerazione i casi di licenziamento ascrivibile a "motivazioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". Non entra pertanto nel merito del comportamento del lavoratore dipendente. Tra i casi più frequenti, riconosciuti dalla giurisprudenza come giustificato motivo oggettivo, possono essere menzionati: cessazione dell'attività aziendale , fallimento dell'azienda, riorganizzazione aziendale; ma anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, o la sua carcerazione.
Nel caso di licenzimento per giustificato motivo oggettivo, il giudice ha facoltà di obbligare il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità, da un minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24. Il reintegro nel posto di lavoro, che prima della Riforma era automatico, qualora il licenziamento sia giudicato illegittimo, può essere disposto dal giudice soltanto qualora si provi che esso è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari.
Ma quali sono le differenze tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo?
La valutazione dell'applicabilità di una condotta all'una o all'altra nozione giurisprudenziale è il giudice del lavoro, che svolge tale valutazione con ampia discrezionalità.
Da un punto di vista pratico, le due nozioni differiscono sulla maggiore o minore gravità del comportamento del dipendente: in caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a dare un periodo di preavviso, comunque stabilito dai contratti collettivi, oppure, se vuole estromettere subito il lavoratore dipendente dall'azienda, è tenuto a rifondere al lavoratore un' indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione complessiva che gli sarebbe spettata se avesse lavorato durante tale periodo. Qualora invece si prenda in esame il licenziamento per giusta causa, invece, il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente e il datore non è tenuto a corrispondere alcuna indennità di mancato preavviso al lavoratore dipendente licenziato.
La nostra agenzia investigativa
L'agenzia investigativa Phersei con le proprie investigazioni aziendali rappresenta strumento strategico ed essenziale nella tutela dei diritti delle aziende. Con le nostre investigazioni possiamo intervenire al fine di contribuire a risolvere le problematiche che l'azienda deve affrontare nei confronti di dipendenti infedeli, assenteisti, sleali e in tutte quelle circostanze ove il lavoratore palesi una palese o potenziale inadempienza agli obblighi contrattuali nei confronti dell'azienda.
Il nostro intervento prevederà un'attività di indagine al termine della quale al committente saranno consegnate prove inconfutabili riguardanti le inottemperanze e gli inadempimenti messi in atto dal lavoratore dipendente; l'azienda avrà facoltà di avvalersi delle prove raccolte in sede giudiziale al fine di ottenere l'allontanamento del lavoratore inadempiente dall'azienda.
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