Investigazioni licenziamento giusta causa
Uno dei fondamenti su cui si basa il rapporto di lavoro tra azienda e personale dipendente si identifica nel rapporto di fiducia che si instaura nel tempo.
Le motivazioni che più frequentemente inducono le aziende a intraprendere la strada del licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore si riferiscono a comportamenti attuati dal lavoratore stesso di natura colposa o dolosa, la cui gravità non permette all'azienda di proseguire il rapporto fiduciario di lavoro a seguito del grave danno che il comportamento del lavoratore ha generato nei confronti del vincolo fiduciario con l'azienda.
In funzione della gravità della condotta perpetrata dal lavoratore, la giurisprudenza italiana fa distinzione tradizionale tra due tipologie di licenziamento:
- Licenziamento per giusta causa
- Licenziamento per giustificato motivo.
Tale tipo di licenziamento è concettualmente utilizzato nella disciplina legislativa italiana (articolo 2119 del codice civile) in riferimento ad una condotta talmente grave e lesiva messa in atto daldipendente nei confronti dell'azienda da non permettere che sia possibile il proseguimento del rapporto di lavoro nemmeno a titolo provvisorio.
Il fondamento su cui si basa il potere di recedere dal contratto da parte dell'azienda nei confronti del lavoratore nei casi di licenziamento per giusta causa si riconduce essenzialmente alla natura fiduciariadel rapporto. Il venir meno di tale requisito impedirebbe immediatamente il proseguimento anche temporaneo della collaborazione professionale tra dipendente e azienda.
La giurisprudenza tuttavia ha necessità di rilevare ed identificare la giusta causa del licenziamento di un dipendente attraverso azioni di accertamento, verifica e raccolta di prove che devono avvenire inmodo concreto e non come evento astratto in merito alla specifica e peculiare inottemperanza o mancanza attuata dal dipendente, che deve essere analizzata valutate giudicata sia nei suoi contenuti oggettivi, sia nella sua influenza soggettiva.
L'articolo 2119 del codice civile prevede altresì che il datore di lavoro, nel caso in cui vi sia in essere un contratto di lavoro tempo determinato nei confronti del dipendente, ha facoltà di licenziare il dipendente stesso, prima della scadenza del contratto, solo per giustificata causa. Il licenziamento giusta causa deve essere inoltre identificato anche in relazione al concetto di giustificato motivo soggettivo.
La giusta causa è generata da un gravissimo ed irreparabile inadempimento o inosservanza degli obblighi previsti nel contratto di lavoro del dipendente o anche da un evento esterno al rapporto di lavoro. L'inadempimento deve essere di tale portata da far venir meno la fiducia del datore di lavoro nei confronti del dipendente in riferimento alla scrupolosità che il dipendente dovrebbe dimostrare nei propri successivi adempimenti professionali.
Ma quali sono i motivi che possono indurre il datore di lavoro a rivolgersi ad una agenzia investigativa per produrre prove valide al fine di licenziare il dipendente per giusta causa?
Di seguito le motivazioni più frequenti riconosciute quale elementi scatenanti il licenziamento per giusta causa da parte del lavoratore da parte del datore di lavoro nel confronti del dipendente.
-Falsa malattia del dipendente
-Falso infortunio del dipendente
-Violazione patto di non concorrenza
-Utilizzo scorretto ed incoerente dei permessi per la legge 104/92
-False timbrature del cartellino
-Minacce di varia natura rivolte al datore di lavoro o ai superiori gerarchici ( insubordinazione)
-Rifiuto ingiustificato e ripetuto da parte del dipendente ad eseguire le prestazioni lavorative richieste dal datore di lavoro
-Ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro da parte del dipendente dell'azienda, con conseguente rischio sicurezza di impianti e potenziale minaccia dell'incolumità degli altri dipendenti o persone terze
-Rifiuto da parte del dipendente di riprendere la propria occupazione una volta verificata l'insussistenza di una malattia o di un infortunio mediante visita medica fiscale
-Il lavoratore anche se in malattia, presta la propria opera professionale in favore di terzi e tale attività pregiudica la rapida guarigione del dipendente e il rientro al lavoro.
-Il dipendente, fuori dall'orario di lavoro, perpetra reati ed attiene ad una condotta penalmente perseguibile ed inidonea all'esercizio della propria occupazione facendo venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro
-Il dipendente, nell'esercizio della propria attività professionale, perpetra reati quali ad esempio furti in danno dell'azienda.
In merito a quanto esposto, la giurisprudenza ha espresso la legittimità del licenziamento per giusta causa di confronti del lavoratore dipendente qualora si sostanzi un'inosservanza o un inadempimento talmente grave e pregiudizievole che nessun'altra sanzione o provvedimento diverso dal licenziamento risulti essere adeguato a tutelare gli interessi e l'incolumità del datore di lavoro, al quale non può essere pertanto imposto l'impiego del lavoratore resosi responsabile delle azioni di inadempienza, in un'altra posizione lavorativa.
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