Violazione patto di non concorrenza
La nostra mission: raccogliere informazioni ed investigare nei casi di sospetta violazione del patto di non concorrenza da parte di dipendenti o soci infedeli a tutela dei diritti dei nostri assistiti
La nostra agenzia investigativa a Milano è specializzata nello svolgimento di investigazioni per violazione patto di non concorrenza; qualora il datore di lavoro sospetti che il fenomeno assenteistico attuatodal dipendente non sia del tutto giustificato, è opportuno prendere delle contromisure soprattutto se si ritiene che l'assenteismo del dipendente sia ascrivibile allo svolgimento di altre attività lavorative in favore della concorrenza. La violazione del patto di non concorrenza è disciplinato dall'articolo 2125 del codice penale ed è pertanto, qualora il patto sia stato sottoscritto dalla dipendente, perseguibile a norma di legge.
Con le nostre investigazioni possiamo verificare se vi siano gli estremi della violazione del patto di non concorrenza attraverso:
- Il monitoraggio e il pedinamento del soggetto quando assente;
- La verifica e la raccolta di materiale cine fotografico al fine di documentare le motivazioni dell'assenza;
- Raccolta documentale in merito a eventuali attività extra professionali, svolte in orario di lavoro incompatibile o in palese concorrenza con l'azienda;
- L'identificazione di eventuali comportamenti sleali, scorretti o che possano costituire violazione del patto di non concorrenza.
Il patto di non concorrenza, affinché sia valido, è previsto che sia redatto per iscritto e controfirmato per accettazione dal lavoratore dipendente. Deve inoltre essere menzionato dettagliatamente l'oggetto dell'attività vietata, in quanto non è possibile l'inibizione al lavoratore, dell'esercizio di altre attività nell'ambito professionale in cui ha costruito la propria carriera professionale e la propria professionalità.
L'attività deve essere inoltre vietata in un ben delimitato e definito profilo territoriale. Inoltre, la violazione del patto di non concorrenza, deve essere contenuta in un ragionevole limite temporale che di norma non supera i cinque anni. Il patto di non concorrenza deve essere altresì retribuito congruamente.
Per quanto riguarda le violazioni al patto di non concorrenza sono previste alcune sanzioni; In passato si riteneva che l'architettura sanzionatoria potesse essere esclusivamente di natura economica, consistente nel risarcimento del danno che il lavoratore avrebbe dovuto riconoscere all'ex datore di lavoro a seguito della violazione del patto. Successivamente sono invece state frequenti le sentenze che hanno ordinato al dipendente, colto in violazione della norma, di cessare obbligatoriamente e con decorso immediato la collaborazione con il nuovo datore di lavoro interrompendo la prosecuzione del rapporto professionale e quindi interrompendo il decorso della violazione del patto. Qualora il dipendente non ottemperi alle proprie dimissioni si configura il reato ai sensi dell'articolo 388 del codice penale.
Anche in assenza di un patto di non concorrenza che limiti la libertà contrattuale tra lavoratore e l'azienda, qualora il lavoratore lasci il proprio datore di lavoro per prestare la propria opera alla concorrenza, è tenuto comunque ad evitare di diffondere notizie, apprezzamenti negativi sui prodotti e sulle attività svolte dall'ex datore di lavoro e deve avvedersi dal non utilizzare mezzi non confacenti ai principi di correttezza professionale, al fine di non incorrere nel reato di concorrenza sleale.
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